COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL OTTAVIANO – GARA SANSEVERINESE 1928 I REAL OTTAVIANO DEL 19.02.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL OTTAVIANO – GARA SANSEVERINESE 1928 I REAL OTTAVIANO DEL 19.02.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta lettura del supplemento di gara dell’arbitro, non si rileva in modo certo che le frasi ingiuriose siano state proferite dal sig. Ciro Russo, atteso che, intorno al direttore di gara, a fine gara, si è formato un gruppo di tifosi della società ospitante, i quali contestavano l’operato dell’arbitro e che, nel gruppo, si trovava anche il sig. Ciro Russo, insieme con altri dirigenti della società ospitata (Real Ottaviano). Tenuto conto di quanto fin qui rappresentato, nonché dell’esigenza che la commisurazione della sanzione sia conforme all’effettiva gravità delle infrazioni commesse, questa C.D.T. ritiene poter ridurre la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Ciro Russo, al 30.05.2011. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Ottaviano, riducendo la squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Ciro Russo, al 30.05.2011; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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