COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 3.3.2011 (squalifica del calciatore FEBBRARO Domenico per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111
del 3.3.2011 (squalifica del calciatore FEBBRARO Domenico per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
…omissis…..
- che la squalifica per cinque gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore in questione (con C.U. n.111 del 3
marzo 2011 del Comitato Regionale Calabria) appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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