COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 112 della A.S.D. CITTA’ DI RENDE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 16.3.2011 (ammenda di € 150,00, inibizione fino al 16.5.2001 del dirigente CIPOLLA Fernando

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 112 della A.S.D. CITTA’ DI RENDE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 16.3.2011 (ammenda di € 150,00, inibizione fino al 16.5.2001 del dirigente CIPOLLA Fernando). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA per quanto attiene l’ammenda di € 150,00 la sanzione è congrua ed adeguata e deve essere confermata; per quanto attiene, invece, l’inibizione del Sig. Cipolla Fernando, l’arbitro nel rapporto non specifica né quali frasi offensive il dirigente abbia proferito né quali minacce gli siano state rivolte. La stessa società reclamante, all’odierna seduta, ha dichiarato che il dirigente Cipolla Fernando ha rivolto all’arbitro, più volte, la parola vergognatevi, sicché il Cipolla può essere ritenuto solo responsabile di frase offensiva e conseguentemente la sanzione deve essere adeguatamente ridotta. P.Q.M. -rigetta il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda; -riduce l’inibizione del sig.CIPOLLA Fernando al 05 APRILE 2011; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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