COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.99 della Società A.S. TOURING 104 REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 16.2.2011 pubblicato il 17.2.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese-Touring 104 del 13.2.2011, ammenda di € 50,00). RECLAMO n.100 della Società A.S.D. SPORTING RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 16.2.2011 pubblicato il 17.2.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese-Touring 104 del 13.2.2011, ammenda di € 50,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.99 della Società A.S. TOURING 104 REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 16.2.2011 pubblicato il 17.2.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese-Touring 104 del 13.2.2011, ammenda di € 50,00). RECLAMO n.100 della Società A.S.D. SPORTING RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 16.2.2011 pubblicato il 17.2.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese-Touring 104 del 13.2.2011, ammenda di € 50,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società Touring 104 e l’arbitro a chiarimenti; DISPOSTE -in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione, la riunione dei due reclami; -la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 4.4.2011; RILEVA nella seduta odierna, l’arbitro ha confermato quanto dichiarato nel supplemento di rapporto, affermando che al 45° del secondo tempo, a seguito del comportamento del calciatore del Touring 104 Remo Antonino, si scatenava una rissa che coinvolgeva oltre ai tifosi delle due squadre anche i calciatori delle stesse. Nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine la situazione non poteva esser riportata alla normalità in quanto il Remo e altri calciatori di entrambe le squadre scavalcavano la rete di recinzione venendo a contatto con il pubblico e scontrandosi con lo stesso. Per quanto sopra riportato questa Commissione ritiene che il Direttore di gara ha correttamente utilizzato le facoltà che gli sono attribuite dall’art. 64 delle N.O.I.F. Va,infatti, affermato che la decisione è supportata e legittimata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. Dal rapporto di gara e dagli odierni chiarimenti si desume con assoluta certezza che lo stesso non ha potuto far ricorso a quei provvedimenti disciplinari idonei a riportare l’ordine in campo. La decisione appare, pertanto, conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. Rigetta i reclami per come riuniti. I reclami sono inoltre inammissibili nella parte in cui chiedono la revoca delle rispettive ammende di € 50,00, non impugnabili ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera d) C.G.S. P.Q.M. -rigetta i reclami nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara; -dichiara inammissibili nel resto; -dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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