• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di:
Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della
violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni
gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del
Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato
Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta,
della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società.
Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di:
Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della
violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni
gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del
Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato
Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta,
della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società.
Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011
IL DEFERIMENTO
Con missiva del 12.1.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria inviava alla Procura federale la registrazione di una
intervista rilasciata dal sig. Gino D.Spolitu all’emittente “ Stadio radio “ al termine dell’incontro di calcio S. Lucido – Praia disputata il
9.1.2011.
In detta intervista il sig. Spolitu usava esternazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del
Comitato Regionale Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara, della struttura regionale dell’AIA. Conseguentemente
veniva deferito davanti a questa Commissione per rispondere delle violazioni sopra specificate.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del giorno 16 maggio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale il
quale ha concluso chiedendo per il Sig. Gino D.Spolitu l’inibizione per mesi sei e per la società U.S.Praia l’ammenda di € 350,00.
Nessuno è comparso per i deferiti.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dell’illecito loro contestato, così come specificato in rubrica.
Congrue sono le sanzioni richieste.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- al sig. Gino Domenico SPOLITU per mesi sei quindi fino al 22 GIUGNO 2012 (poiché già inibito fino al 22.12.2011);
- alla U.S. PRAIA l’ammenda di € 350,00 (trecento/00).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di:
Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della
violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni
gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del
Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato
Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta,
della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società.
Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011"