COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo ASD Rivasamba H.C.A. avverso la squalifica del calciatore Juan Pablo Martin Serralta per tre giornate. Gara Rivasamba – Fezzanese del 5.12.2010 Campionato Eccellenza. C.U. n. 33 del 9.12.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 - Reclamo ASD Rivasamba H.C.A. avverso la squalifica del calciatore Juan Pablo Martin Serralta per tre giornate. Gara Rivasamba - Fezzanese del 5.12.2010 Campionato Eccellenza. C.U. n. 33 del 9.12.2010. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo nel quale l’ASD Rivasamba H.C.A. lamenta ed eccepisce l’eccessiva onerosità della sanzione inflitta al proprio tesserato, ammonito per aver rivolto all’arbitro frase irrispettosa, e quindi espulso per averlo insultato; • visionati gli atti ufficiali e rilevato che il calciatore, all’atto della formalizzazione del provvedimento, si è allontanato immediatamente senza reiterare il comportamento ingiurioso verso il direttore di gara; • ritenuto, pertanto, eccessiva la sanzione inflitta in prime cure; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica da tre a due giornate di gara. In tal senso delibera. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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