• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCERA UMBRA ED IN PROPRIO DAL
VICE PRESIDENTE CESCA ALBERTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – VIS
CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.11.2010 A NOCERA UMBRA – AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASSERI MIRCO PER QUATTRO GARE;
– PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CESCA ALBERTO FINO AL 31/12/2011;
– PER AMMENDA DI €.200,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCERA UMBRA ED IN PROPRIO DAL
VICE PRESIDENTE CESCA ALBERTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA - VIS
CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.11.2010 A NOCERA UMBRA - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASSERI MIRCO PER QUATTRO GARE;
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CESCA ALBERTO FINO AL 31/12/2011;
- PER AMMENDA DI €.200,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponevano reclamo la società ed il dirigente in proprio chiedendo la riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la
società reclamante, nonché il dirigete Cesca Alberto.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Preliminarmente si dispone la riunione dei reclami proposti dalla società nonché dal dirigente in
proprio.
Sia il direttore di gara che l’assistente hanno integralmente confermato quanto dai medesimi
dichiarato nei rispettivi referti di gara in ordine ai comportamenti del calciatore Passeri Mirco e del
dirigente Cesca Alberto nonchè in merito alla presenza di un soggetto non autorizzato all’interno
del recinto di gioco.
Ciò posto, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del dirigente
Cesca nonché l’ammenda a carico della società siano congrue rispetto ai fatti addebitati e come
tali meritevoli di integrale conferma. Quanto al Passeri la Commissione ritiene, invece, che la
sanzione debba essere ridotta a tre giornate di squalifica considerata l’assenza di qualsiasi
pregiudizio subito dal calciatore della squadra avversaria afferrato per il collo dal Passeri
medesimo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Passeri Mirco a tre giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata
decisione del G.S.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO ALLA SOCIETA’.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE
CESCA ALBERTO
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VICE PRESIDENTE CESCA ALBERTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – VIS
CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.11.2010 A NOCERA UMBRA – AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASSERI MIRCO PER QUATTRO GARE;
– PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CESCA ALBERTO FINO AL 31/12/2011;
– PER AMMENDA DI €.200,00."