COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD VILLANTERIO – CAMP. ECC. GIR. A. GARA DEL 19.9.2010 TRA VITTUONE E VILLANTERIO – C.U. 13 CRL DEL 23.9.2010.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ASD VILLANTERIO - CAMP. ECC. GIR. A.
GARA DEL 19.9.2010 TRA VITTUONE E VILLANTERIO – C.U. 13 CRL DEL 23.9.2010.
La società VILLANTERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato al giocatore DEL MONTE DANILO la squalifica per 5 gare per aver poggiato la propria fronte sulla fronte dell'arbitro in senso di protesta per una decisione assunta. Lamenta la società ricorrente che si sarebbe trattato di un gesto involontario e dunque chiede una congrua riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il ricorso ed i documenti allegati, osserva.
Il reclamo risulta infondato e va rigettato. Il gesto è stato volontario e la sanzione è stata commisurata al fatto che trattasi di capitano.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
respinge
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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