COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BASCIANO BRUNO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAZIO CALCETTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ LAZIO CALCETTO A TITOLO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BASCIANO BRUNO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAZIO CALCETTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ LAZIO CALCETTO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE La Procura Federale con nota del 28.4.2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2011, i tesserati indicati in titolo per le violazioni loro ascritte. Dalle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale ha rilevato che nelle 5 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C1 del 18.9.2010,2.10.2010, 16.10.2010, 6.11.2010 e 19.2.2011 non è stato indicato, nelle rispettive liste di gara il nominativo di alcun tecnico. La Procura Federale ritenendo che i fatti descritti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 lett. c del regolamento del Settore Tecnico, ha deferito per i comportamenti loro ascritti, i soggetti indicati in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale ed il deferito Sig. BRUNO BASCIANO, il quale faceva presente che l’allenatore prescelto ad inizio stagione subiva un grave infortunio, per cui la Società sottovalutando la situazione, non si attivava per cercare una alternativa. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. BASCIANO BRUNO l’inibizione per 4 mesi e per la Società A.S.D. LAZIO CALCETTO l’ammenda di € 2.500,00. Dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti, così come contestata. Tuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste dell’Organo Inquirente, tenuto conto del grado di responsabilità personale dei soggetti implicati nella vicenda, in considerazione anche di talune osservazioni avanzate dalla Società deferita. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società Sig. BRUNO BASCIANO l’inibizione per mesi 2; - alla Società A.S.D. LAZIO CALCETTO l’ammenda di € 1.000,00.
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