COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CAPITOLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 A CARICO DEL CALCIATORE BARONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 10.2.2011 (Gara: FUTSAL CAPITOLINA – DIVINO AMORE del 4.2.2011 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CAPITOLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 A CARICO DEL CALCIATORE BARONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 10.2.2011 (Gara: FUTSAL CAPITOLINA – DIVINO AMORE del 4.2.2011 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Tenuto conto della riserva di cui al C.U. n. 112 del 10.3.2011; esaminata la parte del reclamo con il quale la Società FUTSAL CAPITOLINA nelle conclusioni chiede una rivisitazione della pena pecuniaria comminatagli ed una riduzione della squalifica inflitta al calciatore BARONI ALESSANDRO; tenuto altresì conto che la ricorrente, pur ammettendo che gli episodi contestati si sono realmente verificati, ma non nella misura in cui vengono riferiti all’arbitro; evidenzia infine la Società FUTSAL CAPITOLINA, nel proprio ricorso, che non è stato adeguatamente messo in risalto nel rapporto arbitrale il comportamento fattivo del calciatore ANTONINI WALTER e che il BARONI ha solo spintonato il Direttore di gara poggiandogli con violenza la mano sul mendo, provocandogli perdita di equilibrio. Considerato tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva ha ritenuto di convocare l’arbitro il quale, in sede di audizione, ha in effetti meglio specificato l’andamento dei fatti in occasione delle aggressioni subite, precisando che è stato “fondamentale” l’aiuto dell’ANTONINI, grazie al quale non ha subito conseguenze fisiche importanti. Ha ribadito invece, per quanto attiene il comportamento del BARONI, quanto già descritto nel primo referto e cioè di essere stato raggiunto con un pugno sulla mandibola, offeso e subiva un nuovo tentativo di aggressione, non portato a termine sempre per l’intervento dell’ANTONINI. Tenuto conto di tali precisazioni, questa Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto che la richiesta di riduzione della pena pecuniaria possa essere accolta; che invece, pur considerando intollerabile e deprecabile sotto qualsiasi aspetto la condotta del BARONI, che colpiva in modo violento l’arbitro, ma non tale da arrecargli esiti di nocumento fisico tanto da non dover ricorrere a cure sanitarie, si può ravvisare un margine di ridimensionamento, riportando la sanzione disciplinare secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento e di ridurre, per l’effetto, l’ammenda a carico della Società FUTSAL CAPITOLINA ad € 600,00 e la squalifica del calciatore BARONI ALESSANDRO al 31.12.2014. La tassa reclamo è stata restituita – C.U. n. 112 del 10.3.2011.
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