COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSINI SIMONE (TESS. LODIGIANI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: ACES CASAL BARRIERA – LODIGIANI del 12.3.2011 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSINI SIMONE (TESS. LODIGIANI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: ACES CASAL BARRIERA – LODIGIANI del 12.3.2011 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale il calciatore in titolo minimizza il proprio comprotamento riconducendolo a proteste scomposte durante la gara nei confronti dell’avversario e sugli addebiti circa la sua condotta alla fine dell’incontro; considerato che le espressioni ingiuriose e minacciose verso l’arbitro possono essere interpretate come univoche anche se intervallate nel tempo, per cui la sanzione può essere lievemente ridotta; questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dal calciatore ROSSINI SIMONE e, quindi, di ridurre la squalifica nei suoi confronti da 4 a 3 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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