COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COTTANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 16/3/11 (Gara: Talocci – Cottanello del 12/2/11 – Campionato III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' COTTANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 16/3/11 (Gara: Talocci – Cottanello del 12/2/11 – Campionato III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili. Che, in effetti, il comportamento offensivo e gravemente minaccioso posto in essere dal calciatore Volpi nei confronti dell'Arbitro, sia a fine gara che dopo il rientro negli spogliatoi, va ricondotto ad un unico atteggiamento di protesta, espressa in maniera veemente ed invasiva, ma senza alcun intento di violenza. Che, pertanto, pur ribadendo l'intollerabilità di tale condotta, la sanzione potrà essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore VOLPI CRISTIANO dal 29 aprile 2011 al 20 aprile 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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