COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALWOOD AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORIGI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 24.3.2011 (Gara: BRAVETTA – ITALWOOD del 20.3.2011 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALWOOD AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORIGI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 24.3.2011
(Gara: BRAVETTA – ITALWOOD del 20.3.2011 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la ricorrente chiede una riduzione della squalifica al calciatore MORIGI, sostenendo l’insussistenza dell’episodio addebitatogli: l’aver poggiato la fronte su quella dell’arbitro, dopo l’espulsione.
Tenuto conto che dall’esame degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – emerge senza dubbio il comportamento del MORIGI nei confronti dell’arbitro: dopo essere stato espulso, il citato calciatore poggiava la fronte su quella dell’arbitro in modo provocatorio e poi veniva allontanato da un compagno;
consideranto che da quanto sopra descritto, sono da ritenersi inattendibili le doglianze della reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ITALWOOD e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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