COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LOTOR TORRICELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETÁ, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 16/3/11 (Gara: Lotor Torricella – Nuova Casette del 13/3/11 – Campionato IIº CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' LOTOR TORRICELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETÁ, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 16/3/11 (Gara: Lotor Torricella – Nuova Casette del 13/3/11 – Campionato IIº CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che, dopo la realizzazione del calcio di rigore avversario, i giocatori della Lotor Torricella hanno protestato con veemenza nei confronti dell'Arbitro, ma senza alcun contatto fisico o atteggiamento aggressivo, sicché doveva ritenersi del tutto priva di giustificazione la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara pro forma, a tutela della propria incolumità. La reclamante ha inoltre contestato l'ammenda, in quanto non si sarebbe verificato alcun ingresso sul terreno di gioco da parte dei sostenitori. Si è quindi chiesta la omologazione del risultato acquisito sul campo, nonché la revoca della sanzione pecuniaria. Nel rapporto di gara l'Arbitro ha riferito che, dopo la realizzazione del calcio di rigore da parte della Nuova Casette, era stato accerchiato da numerosi giocatori della Lotor Torricella, tra i quali aveva identificato Guidi Emanuele n. 10, Magi Loris n. 9, Pugliesi Mauro n. 1, Autizi Andrea n. 5 e Ciminelli Diego n. 6, i quali lo avevano spintonato ripetutamente, rivolgendogli inoltre pesanti insulti e gravi minacce. Tali comportamenti di violenta contestazione si erano protratti per circa due minuti e, a quel punto, l'Arbitro, resosi conto che, se non avesse notificato il provvedimento di espulsione ai suddetti calciatori, la Soc. Lotor Torricella si sarebbe trovata in campo con un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare, ma avendo temuto altresì per la propria incolumità, a causa delle minacce subìte, aveva evitato di notificare le espulsioni e aveva quindi proseguito la gara pro forma. Alla luce di quanto sopra, e ribadito che la valutazione delle condizioni ambientali che avrebbero potuto mettere in pericolo la sua incolumità, spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro, deve quindi considerarsi del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo di comminare alla Soc. Lotor Torricella la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, dal momento che, se fosse stato possibile notificare le cinque espulsioni, detta Società si sarebbe trovata nell'impossibilità di proseguire l'incontro, per la mancanza del numero minimo regolamentare di giocatori. Si ritiene invece di revocare la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Lotor Torricella, in quanto, come risulta dallo stesso referto arbitrale, non vi è stato alcun ingresso in campo dei sostenitori, ma soltanto la presenza di alcune persone con atteggiamento minaccioso, a ridosso della recinzione. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di respingere il reclamo relativo al provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; di revocare l'ammenda di € 150,00 a carico della Soc. LOTOR TORRICELLA La tassa di reclamo va restituita.
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