COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILTIRRENA NUOVA DRAGONA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 126 DEL 7-4-2011 IN MERITO ALLA GARA DOPOLAVORO COTRAL – EDILTIRRENA NUOVA DRAGONA DEL 3-4-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILTIRRENA NUOVA DRAGONA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 126 DEL 7-4-2011 IN MERITO ALLA GARA DOPOLAVORO COTRAL - EDILTIRRENA NUOVA DRAGONA DEL 3-4-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare Territoriale visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’arbitro in sede di audizione diretta; ritenuto che con il reclamo la società Ediltirrena N. Dragona sostiene che la decisione del direttore di gara di ritenere la gara conclusa anzitempo con prosecuzione pro-forma per le intemperanze dei calciatori della stessa società non sia motivata in quanto non ha adottato tutti gli accorgimenti in suo potere per potarla a termine; ritenuto per contro che l’Arbitro in sede di audizione diretta ha confermato tutto quanto già scritto nel referto precisando di non aver potuto procedere all’espulsione di un calciatore della squadra Ediltirrena N. Dragona per doppia ammonizione, in quanto impedito da numerosi compagni di squadra che lo circondavano minacciosamente e gli trattenevano il braccio per impedirgli di estrarre il cartellino giallo e lo insultavano ripetutamente, tanto che, temendo per la propria incolumità non aveva proceduto alle espulsioni di quattro calciatori, di cui tre in campo, identificati con certezza come autori di insulti e minacce ed aveva soprasseduto dalla sospensione della gara proseguendola pro forma, perché la squadra sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito, proprio per evitare ulteriori incidenti; considerato infine che il calciatore che doveva essere espulso per doppia ammonizione, Giammattei Fabio, non ha lasciato il terreno di gioco prima della ripresa pro forma e lo ha fatto solo dopo alcuni minuti spontaneamente; ritenuta la decisione del primo Giudice corretta e ben motivata ed esente da qualsiasi vizio; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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