COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE MAGURNO ANTONIO (ALBULA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-3-2016 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON DELIBERA PUBLBICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 24-3-2011. GARA ALBULA-GUIDONIA MONTECELIO DEL 20-3-2011 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELL’ALLENATORE MAGURNO ANTONIO (ALBULA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-3-2016 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON DELIBERA PUBLBICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 24-3-2011. GARA ALBULA-GUIDONIA MONTECELIO DEL 20-3-2011 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI ROMA
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta;
ritenuto che il reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto derivante da una ricostruzione dei fatti, che lo vede collaborare, trattenendo l’arbitro, ad una aggressione da questi subita da un giovane calciatore della sua squadra, non aderente al vero;
ritenuto che il reclamante allega invece una versione dei fatti del tutto diversa, nella quale il suo intervento viene qualificato come volto ad impedire che l’aggressione del calciatore degenerasse addirittura in una colluttazione con l’Arbitro che tentava di reagire ed a tal fine vengono allegate numerose dichiarazioni resa da persone presenti ai fatti;
osservato che il direttore di gara ha confermato i fatti descritti nel referto ed ha ribadito di aver avuto la sensazione che l’intervento dell’allenatore Magurno fosse teso a trattenerlo per consentire al calciatore di colpirlo piuttosto che ad impedire una sua reazione, mentre altri allontanavano il calciatore;
considerato che il direttore di gara è stato colpito da vari pugni al volto e, forzatamente, il ricordo dei fatti è alterato dallo stato di confusione conseguente alla proditoria aggressione;
ritenuto quindi che, effettivamente, sussistono dubbi sulle reali intenzioni del Magurno quando ha trattenuto il direttore di gara e che, stante, la repentinità dell’aggressione, rimasta del tutto isolata, è ipotizzabile che anche gli astanti siano rimasti sorpresi dal gesto del giovanissimo calciatore adottando atteggiamenti tardivi ed equivocabili;
considerato infine che il Magurno è comunque responsabile di un atteggiamento quantomeno omissivo rispetto alla doverosa assistenza e protezione che avrebbe dovuto assicurare in quel frangente al direttore di gara.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica dell’Allenatore Magurno Antonio dal 23-3-2016 al 31-12-2011.
La tassa reclamo va restituita.
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