COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA ANTICA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI AUGUSTO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI EMANUEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 73 DEL 17.5.2011 (Gara: OSTIA ANTICA – SPORTING VALMONTONE del 13.5.2011 – Finale Titolo C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA ANTICA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI AUGUSTO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI EMANUEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 73 DEL 17.5.2011
(Gara: OSTIA ANTICA – SPORTING VALMONTONE del 13.5.2011 – Finale Titolo C5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società OSTIA ANTICA C5 descrive i gesti del Dirigente ANGELINI e del calciatore GIOVANNINI a fine gara, come reazioni al comportamento poco consono dell’arbitro, chiedendo una riduzione della sanzione nei confronti del GIOVANNINI, l’annullamento della stessa per l’ANGELINI, nonché una riduzione dell’ammenda comminata.
Considerato che tali deduzioni vengono smentite da quanto emerge dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.): il calciatore GIOVANNINI ingiuriava l’arbitro, alla fine dell’incontro, e dopo aver chiuso una porta antifuoco con forza verso lo stesso sfiorandolo, la riapriva e spintonava il Direttore di gara e lo colpiva con una testata al viso.
Il dirigente ANGELINI, a sua volta, nella circostanza spintonava l’arbitro stesso, rivolgendogli offese e minacce.
Tenuto conto che da quanto rappresentato, si rileva l’insussistenza delle lamentele della ricorrente e che le sanzioni inflitte appaiono ampiamente congrue in rapporto agli episodi narrati, compresa l’ammenda, in relazione al comportamento di persone non autorizzate, alle quali era stato consentito l’accesso e la sosta nell’area degli spogliatoi, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla società OSTIA ANTICA CALCIO A 5 e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo viene incamerata.
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