COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ S.C. COLICO CAMP. ALLIEVI REG. A GIR. B GARA DEL 5-12-2010 TRA S.C. COLICO / CARATESE C.U.n. 24 del C.R.L datato 10-12-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' S.C. COLICO CAMP. ALLIEVI REG. A GIR. B
GARA DEL 5-12-2010 TRA S.C. COLICO / CARATESE
C.U.n. 24 del C.R.L datato 10-12-2010
La società S.C. COLICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BELHAJ Badre Eddine per 3 gare lamentando che :
il predetto calciatore si sarebbe limitato a reagire a un'aggressione di un avversario e che, pertanto, la sanzione comminata dal G.S. sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che la sanzione comminata dal G.S., diversamente da quanto afferma la reclamante, appare congrua e proporzionata, posto che la stessa tiene già nella dovuta considerazione il fatto che il sig. BELHAJ ha reagito a un'aggressione, tant'è che l'”aggressore” è stato sanzionato con 2 giornate in più di squalifica.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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