COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: CRESPI MORBIO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. B GARA DEL 23-01-2011 TRA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO – CRESPI MORBIO C.U. n. 26 della delegazione di Milano datato 27.1.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: CRESPI MORBIO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. B GARA DEL 23-01-2011 TRA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO - CRESPI MORBIO C.U. n. 26 della delegazione di Milano datato 27.1.2011 La Società CRESPI MORBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto, la squalifica per due gare del calciatore Simone Andrea, lamentando che non era dipeso dalla volontà e decisione della società e/o del capitano di interrompere la gara, bensì dalla decisione dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che ai sensi dell'Art. 33 , comma V°, CGS nei casi in cui il gravame verta su episodi e/o circostanze che possano modificare il risultato conseguito deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell'Art. 38 CGS e che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame; rilevato che non risulta acquisita agli atti la prova dell'invio della raccomandata alla squadra avversaria; rilevato che è inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica di due gare comminata al calciatore Simoni Andrea, ai sensi dell'Art. 45, comma III° lett. a) CGS; rilevato che la decisione della penalizzazione di un punto comminata dal GS alla società reclamante deve ritenersi congrua in relazione alla gravità dei fatti descritti nel rapporto di gara (rifiuto di continuare la gara); dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore Simoni Andrea e la sanzione della perdita della gara per 0-3 alla società CRESPI MORBIO e rigetta per il resto il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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