COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Virtus Sedriano Camp. 3° Categoria Girone A gara del 30.01.2011 tra Virtus Sedriano / Masseroni Marchese C.U.n. 27 della delegazione di Milano datato 3.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Virtus Sedriano Camp. 3° Categoria Girone A gara del 30.01.2011 tra Virtus Sedriano / Masseroni Marchese C.U.n. 27 della delegazione di Milano datato 3.02.2011 La società Virtus Sedriano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Morasso Andrea sino al 31.05.2011, lamentando che nell'atteggiamento, seppur deprecabile, del proprio calciatore, non si riscontravano quegli elementi di violenza, pure evidenziati e che, pertanto, la squalifica andava ridotta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminati le integrazioni al rapporto arbitrale, sottoscritte dal direttore di gara, si evince che il comportamento tenuto al termine dell'incontro dal calciatore sanzionato, connota un atteggiamento minaccioso, offensivo, violento da parte di quest'ultimo. Le ragioni esposte in ricorso non revocano in dubbio che quanto descritto nel referto arbitrale appaia come l'effettiva descrizione circa la dinamica dei fatti. Si ricorda che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale posizione. La sanzione adottata dal G.S. appare conforme ai principi in uso presso Questa Commissione per analoghe fattispecie. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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