COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Allievi reg, fascia B eccellenza Girone C gara del 12-02-2011 tra Darfo Boario / Dindelli C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Allievi reg, fascia B eccellenza Girone C
gara del 12-02-2011 tra Darfo Boario / Dindelli
C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011
La società U.S. Dindelli ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Scopetta Andrea sino al 17.03.2011 ed il calciatore Garini Jacopo per tre gare lamentando che le squalifiche comminate appaiono eccessive rispetto allo svolgersi dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il referto arbitrale appare esaustivo in ordine a quanto accaduto.
Quanto alla squalifica a carico dell'allenatore sig. Scopetta Andrea, questa Commissione, pur riconoscendo nel comportamento del predetto un atteggiamento sanzionabile, scorge, nell'espressione usata, non particolare livore o grave offesa, tanto da indurre la Commissione a ridurre a due settimane la squalifica a carico dell'allenatore della società reclamante.
Quanto alla squalifica a carico del calciatore, sig. Garini Jacopo, in ragione dell'espressione usata nei confronti del direttore di gara, gravemente lesiva dell'onore e del decoro dello stesso, si ritiene adeguata la misura della squalifica adottata dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dell'allenatore Scopetta Andrea sino al 3.03.2011;
CONFERMA
la squalifica del calciatore Garini Jacopo per tre gare.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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