COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Cantello Calcio Camp. Allievi prov. girone A gara del 20.02.2011 tra Ispra / Cantello C.U. n. 26 della delegazione di Varese datato 24.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.C. Cantello Calcio Camp. Allievi prov. girone A
gara del 20.02.2011 tra Ispra / Cantello
C.U. n. 26 della delegazione di Varese datato 24.02.2011
La società A.C. Cantello ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Cassetta Davide per 5 gare lamentando che : il proprio tesserato non avrebbe colpito un avversario con una testata ma che, contrariamente da quanto riportato nel rapporto di gara, sarebbe stato aggredito da un calciatore della società Ispra.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti e sentito telefonicamente il direttore di gara che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto, rileva che il calciatore della A.C. Cantello Calcio Cassetta Davide, espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi blasfeme e ingiuriava ripetutamente il direttore di gara. Prima di uscire dal terreno di gioco il calciatore Cassetta Davide si avvicinava a un avversario e lo colpiva con una testata non violenta senza provocare alcuna conseguenza fisica. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto anche degli abituali criteri di valutazione di questa Commissione, la sanzione comminata dal G.S. al calciatore Cassetta Davide è conforme e per tale motivo deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Cantello Calcio Camp. Allievi prov. girone A gara del 20.02.2011 tra Ispra / Cantello C.U. n. 26 della delegazione di Varese datato 24.02.2011"
