COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Virtus Cornaredo Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 20-02-2011 tra Virtus Ozzero / Virtus Cornaredo C.U. n. 31 della delegazione di Milano datato 03-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Virtus Cornaredo Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 20-02-2011 tra Virtus Ozzero / Virtus Cornaredo C.U. n. 31 della delegazione di Milano datato 03-03-2011 La società Virtus Cornaredo ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lorenzo Tommaso Palazzo fino al 30-06-2011. A detta della ricorrente il calciatore Lorenzo Tommaso Palazzo non avrebbe commesso i fatti contestatigli non essendo mai venuto a contatto con il direttore di gara. Per tale motivo la società Virtus Cornaredo richiede una congrua riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti ufficiali, referto arbitrale e allegato al rapporto di gara, sentito telefonicamente per maggiori chiarimenti l'arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nei documenti sopra citati rileva quanto segue : il calciatore della Virtus Cornaredo Lorenzo Tommaso Palazzo, espulso dal terreno di gioco per aver gravemente insultato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro e reiterando insulti e minacce lo spintonava violentemente provocandogli un forte dolore alla spalla destra. Successivamente il clciatore Lorenzo Tommaso Palazzo ritardava volontariamente l'uscita dal terreno di gioco continuando a insultare il direttore di gara. Anche in seguito al comportamento tenuto dal calciatore Lorenzo Tommaso Palazzo, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la partita. Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto anche degli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione, la sanzione comminata dal G.S. al calciatore Lorenzo Tommaso Palazzo appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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