COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Mapello Calcio Camp. Juniores Reg. B gir. D Gara del 5-03-2011 tra Valle Brembana / Mapello Calcio C.U. n. 35 del CRL datato 10-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Mapello Calcio Camp. Juniores Reg. B gir. D Gara del 5-03-2011 tra Valle Brembana / Mapello Calcio C.U. n. 35 del CRL datato 10-03-2011 La società Clusone ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Resmini Mattia per 5 gare lamentando unicamente l'eccessiva severità della sanzione rispetto ai fatti contestati al calciatore e non contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore Resmini Mattia si è indiscutibilmente reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, comunque, la sanzione irrogata in prime cure appare eccessiva e meritevole di graduazione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Resmini Mattia a 3 gare. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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