COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Salus Turate Camp. Allievi Prov. gir. B Gara del 7.03.2011 tra Fulgor Appiano / Salus Turate C.U. n. 32 della delegazione di Como datato 10-03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Salus Turate Camp. Allievi Prov. gir. B Gara del 7.03.2011 tra Fulgor Appiano / Salus Turate C.U. n. 32 della delegazione di Como datato 10-03.2011 La società Salus Turate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Fabio Ciriaco Poli fino al 7-3-2012 lamentando che i fatti ascritti al sig. Fabio Ciriaco Poli non corrisponderebbero alla realtà dei fatti. Si nega decisamente ogni contestazione mossa all'allenatore Fabio Ciriaco Poli e si chiede di ritenere il sig. Poli estraneo ai fatti e perciò assolto da ogni colpa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che al termine della gara il sig. Poli Fabio si è rivolto al direttore di gara urlandole contro e discutendo le decisioni assunte durante la gara trattenendola per la maglia e minacciandola di attivarsi presso gli organi federali affinchè fosse sospesa dalla sua attività. Di seguito, appreso dell'espulsione che gli era stata comminata per i predetti fatti, il sig. Fabio Poli, mentre l'arbitro tentava di rientrare nel suo spogliatoio, chiudeva violentemente la porta colpendo con la stessa il direttore di gara ad una gamba e ad una mano reiterando un atteggiamento minaccioso. Pur biasimando la condotta posta in essere dal sig. Fabio Ciriaco Poli, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell'allenatore Fabio Ciriaco Poli a tutto il 7-12-2011. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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