COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Nuova Pol. Cortenovese Camp. Allievi. Prov. gir. F Gara del 20.03.2011 tra ASD Nuova Pol. Cortenovese / U.S. Calcinatese C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Nuova Pol. Cortenovese Camp. Allievi. Prov. gir. F Gara del 20.03.2011 tra ASD Nuova Pol. Cortenovese / U.S. Calcinatese C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011 La società ASD Nuova Pol. Cortenovese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato l'inibizione sino al 23.4.2011 al dirigente Lucca Marco, lamentando che le sanzioni sono totalmente ingiuste. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo proposto avverso l'inibizione del dirigente Lucca è inammissibile in quanto ai sensi dell'Art. 45, comma III, lett. b) del C.G.S. non sono impugnabili le inibizioni inferiori ad un mese quale quella comminata al Lucca. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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