COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Atletico C.V.S. Camp. Juniores Reg. Gir. G gara del 05.04.2011 tra A.C. Crema / A.S. Atletico C.V.S. C.U. n. 41 del CRL datato 14.04.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. Atletico C.V.S. Camp. Juniores Reg. Gir. G
gara del 05.04.2011 tra A.C. Crema / A.S. Atletico C.V.S.
C.U. n. 41 del CRL datato 14.04.2011
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che :
i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ( art. 46 comma 4 del C.G.S. );
che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 41 del CRL in data 14.04.2011;
che il reclamo, come si evince dalla ricevuta di invio della posta elettronica, è stato trasmesso alla presente C.D. in data 22.04.2011, cioè oltre il termine di cui al predetto art. 46 comma 4 del C.G.S.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INNAMMISSIBILE il reclamo coma sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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