COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Marchiori Alex – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Marchiori Alex - Campionato di 2^ Categoria L’A.S.D. Città di Spinea ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 31 del 22/9/2010, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Marchiori Alex : “per avere afferrato da dietro, per la maglia, l’arbitro dopo l’interruzione di gioco, nonché per avere, dopo l’espulsione, strappato allo stesso il fischietto dalla bocca in modo violento il suddetto , al rientro negli spogliatoi, minacciava altresì il direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Città di Spinea, con il quale asserisce che l’autore del fatto che ha generato la sanzione della squalifica per sei giornate, deve imputarsi al giocatore Saporita Stefano e non al calciatore Marchiori Alex, sempre loro tesserato; vista la documentazione ufficiale in atti; sentita la Società opponente e i due predetti giocatori interessati; sentito personalmente l’arbitro che ha proceduto all’identificazione del calciatore Marchiori Alex come la persona espulsa nella gara oggi presa in esame P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Città di Spinea; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Marchiori Alex; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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