COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 27 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. ALPAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 13/10/2010 – Squalifica per otto giornate giocatore Barp Enrico – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 27 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. ALPAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 13/10/2010 – Squalifica per otto giornate giocatore Barp Enrico - Campionato di 1^ Categoria L’A.S.D. Alpago ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 40 del 13/10/2010, con la quale é stata assunta la squalifica per otto giornate a carico del giocatore Barp Enrico : “emerge dal referto arbitrale che il giocatore, dopo aver protestato con l'arbitro per la concessione del rigore in danno, a gioco fermo colpiva con un violento pestone al piede sinistro il direttore di gara, provocandogli lieve dolore. All'esibizione del cartellino rosso, usciva dal campo senza protestare. Ciò posto, considerato che le conseguenze dal comportamento non sono state particolarmente lesive, appare opportuno mantenere la sanzione nel minimo edittale. Tanto premesso il G.S. delibera di applicare a Enrico Barp la sanzione sportiva della squalifica di otto giornate.”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Alpago che asserisce che la squalifica a carico del proprio tesserato é eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto; constatato che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; ritenuto non sussistere elementi utili per una riduzione della sanzione impugnata; considerato altresì che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Alpago; - di confermare la squalifica per otto giornate a carico del giocatore Barp Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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