COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CASTION (BL) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 20/10/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Barbato Andrea – Campionato 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CASTION (BL)
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del
20/10/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Barbato Andrea - Campionato 3^ Categoria
L’U.S.D. Castion (Bl) ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 20 del 20/10/2010 con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a
carico del calciatore Barbato Andrea : “dopo aver subito la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si
avvicinava all’arbitro di corsa e lo spingeva con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di due passi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Castion (Bl);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente in maniera circostanziata ed esauriente il contenuto
del suo referto di gara;
constatato non sussistere elementi utili per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa
sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza;
considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Castion (BL);
- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Barbato Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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