COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE G.S. GAMBARARE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5 del 17/11/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Giacon Andrea – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE G.S. GAMBARARE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5 del 17/11/2010 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Giacon Andrea – Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. Gambarare ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 5 del 17/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico del
calciatore Giacon Andrea : ”espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Gambarare;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò
da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Gambarare;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Giacon Andrea;
- di introitare la tassa reclamo versata.
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