COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Pegoraro Carlo – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/12/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Pegoraro Carlo – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 8 dell’1/12/2010, con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Pegoraro Carlo : “per insulti e minacce all’arbitro, a fine gara.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Nova Gens;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Pegoraro Carlo, in relazione al riferito episodio,
appare congrua, tenuto conto anche della sua qualifica di Capitano;
ritenuto altresì che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede
privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Nova Gens;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pegoraro Carlo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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