COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Nardi Gian Franco – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del
9/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Nardi Gian Franco - Campionato di Eccellenza
La Società Liapiave ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
nel Comunicato n. 9 del 9/12/2010 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Nardi Gian
Franco “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti.”
La Società Liapiave ha affermato che il provvedimento é eccessivo rispetto al fatto avvenuto.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Liapiave;
vista la documentazione in atti;
ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Nardi Gian Franco, in relazione al riferito episodio
da parte dell’arbitro, appare congrua;
rilevato che nel giudizio sportivo il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la
fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Liapiave;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Nardi Gian Franco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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