COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE POL. S. PIO X Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Sanzione sportiva della perdita della gara Grignano-S.Pio X Rovigo per 0-3; squalifica sino al 5/12/2011 giocatore Sasso Alessandro; squalifica per tre giornate giocatore Segantin Enrico; ammenda alla Società € 300,00.- Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. OPPOSIZIONE POL. S. PIO X
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del
9/12/2010 – Sanzione sportiva della perdita della gara Grignano-S.Pio X Rovigo per 0-3; squalifica sino
al 5/12/2011 giocatore Sasso Alessandro; squalifica per tre giornate giocatore Segantin Enrico;
ammenda alla Società € 300,00.- Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. S. Pio X ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicate nel Comunicato n. 9 del 9/12/2010 (e precisate nel C.U. n. 11 del 15/12/2010) con le quali ha assunto i
seguenti provvedimenti disciplinari :
- squalifica sino al 5/12/2011 a carico del calciatore Sasso Alessandro : “comunicatagli l'espulsione mediante esibizione
del cartellino rosso, il capitano Alessandro Sasso raggiungeva l'arbitro di corsa, gli appoggiava le mani sul petto e lo
spingeva con forza, facendolo arretrare di un paio di metri.
Si avvicinavano, quindi, altri 4-5 giocatori della medesima società, che circondavano il direttore di gara, pronunciando
nei suoi confronti ingiurie, accompagnate da espressioni blasfeme, senza possibilità di essere identificati.
Alessandro Sasso si avvicinava nuovamente all'arbitro e lo afferrava per un braccio, che stringeva con forza
procurandogli dolore ed un accentuato formicolio; pronunciava nello stesso contesto espressioni ingiuriose e
minacciose gravi”.
- sanzione sportiva della perdita della gara Grignano-S.Pio X Rovigo per 0-3 per i fatti sopra riportati e perché l’arbitro :
“perdurando la sensazione di formicolio al braccio é stato costretto, ritenendo di non poter proseguire, a decretare la
sospensione della partita; mentre lasciava l'impianto, alcuni esponenti della società S. Pio X, identificati come tali
perché recavano sul giaccone il logo della società, minacciavano nuovamente l'arbitro”.
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Segantin Enrico : “reagiva ad una decisione del direttore di gara
bestemmiando e rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e minacciose”;
- ammenda a carico della Società € 300,00 : “di cui € 150,00 per non aver contribuito i dirigenti a calmare i giocatori che
avevano circondato l'arbitro e € 150,00 per il comportamento tenuto dai propri esponenti al termine della gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Pio X Rovigo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentiti il legale rappresentante della Società ricorrente, nonché i giocatori Sasso Alessandro e Segantin Enrico;
sentito personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto di gara ed in
particolare ha sottolineato come la trattenuta vivace del suo braccio, posta in essere dal calciatore Sasso Alessandro gli
ha procurato un forte dolore, tale da non consentirgli il proseguimento dell’incontro in oggetto. Il dolore in questione
sarebbe passato solo alcune ore dopo la fine della partita;
con riferimento alla sanzione irrogata al calciatore Segantin Enrico sono state confermate dal direttore di gara sia le
offese riportate nel suo rapporto, che la frase blasfema proferita nei suoi confronti;
valutata infine congrua la sanzione dell’ammenda a carico della Società in relazione ai fatti addebitati alla stessa;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società S.Pio X Rovigo;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Grignano-S.Pio X Rovigo per 0-3;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 5/12/2011 a carico del calciatore Sasso Alessandro;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Segantin Enrico;
- di confermare la sanzione dell’ammenda a carico della Società € 300,00;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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