COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto – Squalifica sino al 31/3/2011 giocatore Dissaderi Davide – Campionato Regionale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto – Squalifica sino al 31/3/2011 giocatore Dissaderi Davide - Campionato Regionale Giovanissimi La Società A.C. Amatori Nogara ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto con la quale ha assunto a carico del giocatore Dissaderi Davide la squalifica sino al 31/3/2011 “per aver lanciato il pallone contro l’arbitro colpendolo al capo, senza procurargli alcun danno”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che il giocatore Dissaderi Davide ha lanciato il pallone intenzionalmente contro la sua persona, senza nemmeno poi scusarsi per il gesto; considerato che nel giudizio sportivo il referto arbitrale riveste prova piena e privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto, essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Amatori Nogara; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/3/2011 a carico del giocatore Dissaderi Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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