COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTABISSARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 del 9/12/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Brankovic Alexsandar – Campionato Prov. Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTABISSARA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 del
9/12/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Brankovic Alexsandar - Campionato Prov. Juniores
La Società U.S. Costabissara ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 22 del 9/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore
Brankovic Alexsandar la squalifica sino al 31/12/2012 “per aver aggredito il direttore di gara; dopo l’espulsione si
avvicinava velocemente all’arbitro portando le mani al collo dello stesso premendo con i pollici sul pomo di Adamo fino a
fargli mancare il respiro, i compagni intervenivano per allontanarlo con poco esito, costringendo l’arbitro a fischiare la fine
anticipata dell’incontro al 35’ del 2° tempo con il risultato di 1-0; in seguito all’aggressione l’arbitro restava negli spogliatoi
per riprendersi fino alle ore 17.40 recandosi poi al pronto soccorso dell’ospedale di Thiene dove veniva rilasciato con
prognosi di 4 (quattro giorni)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Costabissara;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel referto di gara e nell’allegato supplemento;
rilevato che i predetti documenti redatti dall’arbitro siano assolutamente dettagliati ed esaustivi, tali perciò da corroborare
la fede privilegiata da attribuirsi agli stessi (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto, che la sanzione inflitta sia già commisurata in relazione alla particolare situazione emotiva in cui si trovava il
calciatore Brankovic Alexsandar
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Costabissara;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2012 a carico del giocatore Brankovic Alexsandar;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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