COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOMMA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Cipriani Andrea – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOMMA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del
C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Cipriani Andrea – Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Somma ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 28 del C.R. Veneto del 23/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per
tre giornate a carico del calciatore Cipriani Andrea : “una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la notifica
del provvedimento insultava l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Somma;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il circostanziato referto arbitrale da cui risultano, senza ombra di dubbio, i fatti addebitati al calciatore
Cipriani;
atteso che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la delibera impugnata;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Somma;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cipriani Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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