COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.8. OPPOSIZIONE A.S.D. BARICETTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 34 del 16/2/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Aggio Gionata – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.8. OPPOSIZIONE A.S.D. BARICETTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 34 del 16/2/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Aggio Gionata – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Baricetta ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 34 del 16/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Aggio Gionata : “a fine gara, mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, si avvicinava all’arbitro e ironicamente dopo aversi sputato la mano, senza che il direttore di gara se ne accorgesse, la porgeva e stringeva quella dello stesso. L’ arbitro faceva notare al giocatore il gesto scurrile ma questo si avvicinava”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il rituale ricorso presentato dalla Società Baricetta; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo al calciatore Aggio Gionata, in relazione al riferito episodio oggetto del giudizio, deve essere confermata; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Baricetta; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Aggio Gionata; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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