COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. FREGONA CALCIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 – Ammenda di € 80,00; Squalifica giocatore Campodall’Orto Mattia sino al 24/2/2014; Squalifica sino al 21/3/2011 giocatore Dall’Anese Marco; Squalifica sino al 28/3/2011 allenatore Meneghin Ezio; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Lamberti Giuseppe – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 09 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. FREGONA CALCIO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del
23/2/2011 – Ammenda di € 80,00; Squalifica giocatore Campodall’Orto Mattia sino al 24/2/2014;
Squalifica sino al 21/3/2011 giocatore Dall’Anese Marco; Squalifica sino al 28/3/2011 allenatore
Meneghin Ezio; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Lamberti Giuseppe – Trofeo Regione Veneto –
Società di 1^ Categoria
La Società ASD Fregona ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicate nel Comunicato n. 28 del C.R. Veneto del 23/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”;
- squalifica sino al 24/2/2014 a carico del giocatore Campodall’Orto Mattia : “al termine della gara, correva verso l’arbitro
offendendolo, minacciandolo e bestemmiando. Divincolandosi dai propri compagni colpiva con media potenza, con la
propria fronte, l’arbitro alla fronte e al naso, provocandogli dolore lacrimazione. Divincolandosi nuovamente dalla presa
dei propri compagni accorsi a difesa del direttore di gara, cercava di colpirlo al viso con uno sputo, senza tuttavia
riuscirvi, continuando ad insultarlo e minacciarlo”;
- squalifica sino al 21/3/2011 a carico del calciatore Dall’Anese Marco : espulso per comportamento ironico nei confronti
dell’arbitro, alla notifica del provvedimento rivolgeva frase offensiva e poi bestemmiava (sanzione determinata a tempo
ai fini dell’effettività della sanzione).
- squalifica sino al 28/3/2011 a carico dell’allenatore Meneghin Ezio : “allontanato dal terreno di gioco per aver contestato
una decisione arbitrale con linguaggio irriguardoso, si posizionava in tribuna ed offendeva, per il resto della gara,
l’arbitro, inducendo in simile atteggiamento anche i tifosi locali”;
- squalifica sino al 28/3/2011 a carico del dirigente Lamberti Giuseppe : “al termine della gara chiedeva all’arbitro di
<> di un proprio giocatore.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Fregona;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della società ricorrente
ha deciso di sospendere qualsiasi decisione in merito alle sanzioni disciplinari impugnate, in attesa di ulteriori
accertamenti.
Osserva la C.D.T. che per quanto riguarda la posizione del giocatore Dall’Anese Marco, l’art. 19, comma 1.1. del C.G.S.
stabilisce che le sanzioni riferite ai calciatori e relative a gare di Coppa Italia e Coppe Regioni organizzate dai Comitati
Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni;
constatato che la squalifica inflitta al Dall’Anese risulta maturata a seguito di infrazione commessa nel corso di gara del
Trofeo Regione Veneto;
ritenuto altresì che la sanzione del Dall’Anese deve essere correlata al principio di effettiva afflitività;
tutto ciò premesso, la C.D.T. modifica con il presente Comunicato il provvedimento impugnato a carico del Dell’Anese, nel
senso di ritenere la squalifica come riferita esclusivamente alla partecipazione di gara del Trofeo Regione Veneto e quindi
da scontare nel Trofeo di cui sopra o manifestazione equivalente, precisando altresì che l’entità del provvedimento
(numero delle giornate) verrà determinato con il prossimo Comunicato Ufficiale.
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