COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. S.ANNA 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del 2/3/2011 – Squalifica sino al 2/5/2011 allenatore Berto Eros – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. S.ANNA 1970
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del
2/3/2011 – Squalifica sino al 2/5/2011 allenatore Berto Eros – Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD S.Anna 1970 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del 2/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al
2/5/2011 a carico dell’allenatore Berto Eros : “perché, oltre ad aver insultato l’allenatore della squadra avversaria,
insultava reiteratamente l’arbitro e, a partita terminata, trattenuto a stento da altri componenti la propria squadra,
offendeva pesantemente la stessa accompagnando gli insulti con frasi blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Anna 1970;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che la Società ricorrente non ha contestato in alcun modo le pesanti e ripetute offese rivolte all’arbitro da parte
dell’allenatore Berto, che hanno cagionato la sanzione inflitta a suo carico da parte del G.S.;
valutato il provvedimento disciplinare irrogato in primo grado, che appare congruo rispetto ai fatti accaduti;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla società S.Anna 1970;
- di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Berto Eros sino al 2/5/2011;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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