COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.3. OPPOSIZIONE F.C. ATLETICO SAN VITO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del del C.R. Veneto del 23/2/2011 – Squalifica per sette giornate giocatore Pavanato Alberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
3.1.3. OPPOSIZIONE F.C. ATLETICO SAN VITO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del del C.R. Veneto
del 23/2/2011 – Squalifica per sette giornate giocatore Pavanato Alberto - Campionato di 2^ Categoria
La Società F.C. Atletico San Vito ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del C.R.Veneto, con la quale ha assunto la squalifica per sette
giornate a carico del giocatore Pavanato Alberto :”espulso dal campo, assumeva contegno minaccioso ed aggressivo nei
confronti dell'arbitro, ma veniva trattenuto da cinque compagni di squadra; nonché non riuscendo nell'intento, colpiva con
violenza alla bocca un calciatore avversario che cercava di attenuare la tensione ed altresì rivolgeva, allontanandosi, altri
insulti al direttore di gara.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Atletico San Vito;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto esposto nel suo referto di gara, descrivendo
compiutamente le modalità dell’accaduto;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente ricorso, talché appare congrua;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Atletico San Vito;
- di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Pavanato Alberto,
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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