COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. ALBA BORGO ROMA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 9/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Giangreco Giuseppe – Campionato Regionale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. ALBA BORGO ROMA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 9/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Giangreco Giuseppe – Campionato Regionale Giovanissimi La Società ACD Alba Borgo Roma ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 31 del 9/3/2011 del C.R. Veneto, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Giangreco Giuseppe : “per comportamento osceno ed offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria a fine gara.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Alba Borgo Roma; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta la sanzione assunta dal Giudice Sportivo in prima istanza congrua rispetto all’entità del fatto addebitato al giocatore Giangreco, connotato da particolare antisportività del gesto denigratorio rivolto agli avversari che avevano perduto la gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Alba Borgo Roma; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Giangreco Giuseppe; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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