COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. GAMBUGLIANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 4/5/2011 – Inibizione sino al 30/6/2011 dirigente Battilana Nicola, Squalifica per 4 giornate giocatore Bicego Andrea; Squalifica per tre giornate giocatori Groppo Livio e Perin Loris – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. GAMBUGLIANO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 4/5/2011 – Inibizione sino al
30/6/2011 dirigente Battilana Nicola, Squalifica per 4 giornate giocatore Bicego Andrea; Squalifica per
tre giornate giocatori Groppo Livio e Perin Loris – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Gambugliano ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 46 del 4/5/2011 con le quali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari :
- inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente Battilana Nicola : “richiamato perché utilizzava il cellulare conferendo
con l’allenatore già espulso dal campo. All’invito ad accomodarsi fuori insultava l’arbitro avvicinandosi
minacciosamente reiterando gli insulti. A fine gara incitando i propri giocatori ad insultare il direttore di gara, continuava
a proferire gravi insulti verso lo stesso”;
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bicego Andrea : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro a fine
gara”.
- squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Groppo Livio e Perin Loris : “per insulti e minacce a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Gambugliano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto riportato nel referto di gara, precisando altresì che il Dirigente
Battilana gli riferiva di essere al telefono con l’allenatore già espulso;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
valutate le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado che risultano congrue in base agli addebiti ascritti;
atteso che non sono elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Gambugliano;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente Battilana Nicola;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bicego Andrea
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Groppo Livio
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Perin Loris
- di introitare la tassa reclamo versata.
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