CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 27/05/2011 Sci Accademico Italiano Roma – Federazione Italiana Sport Invernali
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 27/05/2011 Sci Accademico Italiano Roma - Federazione Italiana Sport Invernali
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore
dott. Alberto De Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
prof. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2011, presentato il 25 febbraio 2011 dalla Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) contro la Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I. -, avverso il provvedimento di archiviazione, disposto dalla Procura Federale Fisi, in data 18 gennaio 2011 in merito al caso n. 5/ XXIII e comunicato a mezzo e-mail il 19 gennaio 2011,
Vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti – Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e dell’avvocato Antonella Ratti e avvocato Paola Gallarotti, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mattioni;
Udito nella udienza dell’ 8 aprile 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa;
Uditi per la associazione ricorrente – Associazione Sci Accademico Italiano Roma (Sai Roma) – l’avv. Antonino Strano, e per le parti resistenti costituite – Federazione Italiana Sport Invernali, avvocato Antonella Ratti e avvocato Paola Gallarotti – l’avv. Roberto Mattioni;
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il ricorso è stato proposto dalla Associazione Sci Accademico Italiano Roma avverso il provvedimento di archiviazione, disposto dalla Procura Federale Fisi, in data 18 gennaio 2011 in merito al caso n. 5/ XXIII e comunicato a mezzo e-mail il 19 gennaio 2011.
L’anzidetta archiviazione risulta superata dalla riapertura delle indagini sul caso 5/XXIII da parte della stessa Procura Federale come Organo di Giustizia della F.I.S.I., disposta con atto 25 febbraio 2011, sulla base principale della considerazione che <> (Federale) <>.
Non resta pertanto - tenuto conto che nel frattempo risulta che la F.I.S.I. ha adempiuto alla trasmissione all’Autorità giudiziaria di comunicazione circa la ricevuta notizia-denuncia di falsità o alterazione di deleghe come disposto da ordinanza 29 marzo 2011 di questa Alta Corte - che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse -non contestato dalle parti - a seguito della riapertura delle indagini da parte della Procura Federale, per cui si può prescindere da ogni altro profilo di inammissibilità in ordine al contenuto e alla natura dell’atto impugnato.
2.- Ricorrono giusti motivi (comportamento processuale delle parti) per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 8 aprile 2011.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 27 maggio 2011.
Il Segretario
F.to Alvio La Face