COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. LAERRU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011. Gara Ardara / Laerru del 19.01.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. LAERRU (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011.
Gara Ardara / Laerru del 19.01.2011.
Con tempestivo reclamo la società Laerru ha ricorso avverso il provvedimento con il quale il calciatore Bardino Alessandro è stato squalificato per tre giornate perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara delibera la riduzione della squalifica da tre a due giornate di gara.
Il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, certamente censurabile non è tuttavia caratterizzato da atti che vadano oltre le espressioni irriguardose pur reiterate.
Per tali motivi, ritenendo di dover accedere alle richieste della reclamante e di dover applicare una sanzione più adeguata al comportamento posto in essere dal calciatore Bardino Alessandro, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Bardino Alessandro a due giornate, e dispone il non addebito della tassa.
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