COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. 1980 ASSEMINI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2010. Gara Libertas Barumini / 1980 Assemini del 16.01.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. 1980 ASSEMINI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2010. Gara Libertas Barumini / 1980 Assemini del 16.01.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. 1980 Assemini ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Giovanni Camedda è stato squalificato per tre giornate perché espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La reclamante, nei motivi del ricorso, chiede la riduzione della squalifica inflitta perché non proporzionata ai fatti accaduti atteso anche che il giocatore non è stato espulso per intemperanze nei confronti dell’arbitro, ma a seguito di un provvedimento di doppia ammonizione per falli di gioco; in ogni caso chiede scusa per il comportamento posto in essere dal loro tesserato. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue. Il comportamento posto in essere dal calciatore squalificato connota certamente una condotta irriguardosa e deplorevole nei confronti del direttore di gara, di talchè essa deve essere censurata con adeguata sanzione. E d’altronde la stessa reclamante non nega l’accaduto, chiede piuttosto scusa per l’episodio ma con l’applicazione di una sanzione adeguata ai fatti. Invero, in considerazione del fatto che le condotte poste in essere dal calciatore sono rimaste nei limiti dell’ingiuria, peraltro non reiterata, senza sconfinare mai né in minaccia, né in atti di violenza, è più logica e più proporzionata la squalifica per un numero di due giornate. La Commissione, pertanto, in parziale modifica del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione delle giornate di squalifica da tre a due gare. Dispone il non addebito della tassa.
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