COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 204 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della USD Audace Legnaia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marco Martelli fino al 06/06/2011. C.U. n. 45 del 06/04/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 204 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della USD Audace Legnaia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marco Martelli fino al 06/06/2011. C.U. n. 45 del 06/04/2011. Nel corso del 2° tempo della gara “ Bagno a Ripoli – Audace Legnaia” valevole per il campionato esordienti il giovane calciatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver pronunciato nei confronti di un avversario la frase “ zitto zingaro”. Il G.S. squalificava il giocatore per due mesi per aver pronunciato frasi dal tenore razzista. Avverso la suddetta decisione propone reclamo La U.S. Audace Legnaia la quale, pur confermando la frase contestata, dichiara che la medesima è stata pronunciata in risposta ad offese ricevute e comunque,trattandosi di un ragazzo di solo 12 anni, senza alcuna valenza razzista. Chiede pertanto una riduzione della sanzione e di essere ascoltati. In data 06/05/2011 si presentava davanti a questa C.D. il sig. Roberto Landi in rappresentanza della reclamante come da delega in atti. Il Presidente della C.D. illustrava i fatti che hanno portato alla sanzione in questione e veniva data lettura del supplemento di rapporto gara. In quest’ultimo l’arbitro confermava di aver chiaramente sentito la frase contestata mentre per quanto concerne le provocazioni dichiara di non averle sentite. Il rappresentante della società ribadiva che non si è trattato di un insulto di carattere razziale ma di una semplice offesa. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti ritiene la condotta ascritta al giocatore assolutamente provata. Tuttavia, nel caso in esame, la frase contestata non da certezza circa una reale volontà di offendere una razza. Assume certamente un carattere fortemente denigratorio. Pronunciata da un adulto poteva assumere un carattere razzista ma pronunciata da un ragazzo di 12 anni,che non sempre comprendono il significato delle parole pronunciate, probabilmente, assume un carattere gravemente offensivo. Come è noto la giurisprudenza del collegio in tema di giovane età per fatti antisportivi è orientata nell’ottica di considerare la stessa come un’aggravante piuttosto che un esimente. Nel caso in questione, però, trattandosi di offese e non di condotta violenta nei confronti dell’arbitro o di avversari è necessario comprendere la reale portata della frase pronunciata. Per tali motivi questa C.D. ritiene più equo sanzionare il calciatore in questione con una squalifica di mesi uno. P.Q.M. Accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.
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