COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D” 188 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Societa’ Sportiva Osmannoro Avverso Squalifica Calciatore Puggelli Matteo Per 6 Gg. (C.U. N° 61 Del 3132011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D” 188 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Societa’ Sportiva Osmannoro Avverso Squalifica Calciatore Puggelli Matteo Per 6 Gg. (C.U. N° 61 Del 3132011) Propone rituale reclamo la S.S. Osmannoro avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo lo offendeva. A fine gara minacciava ed offendeva nuovamente l’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non contesta alcunché in relazione a quanto attribuito al calciatore, limitandosi ad affermare che il Puggelli non era capitano e, quindi non era da applicarsi l’aggravante relativa a detta qualifica. La C.D. esaminati gli atti, decide di accogliere il reclamo. I fatti addebitati al calciatore non sono in discussione, né contestati dalla reclamante. Sull’unico rilievo effettuato col reclamo, risulta che, in effetti, il Puggelli rivestisse nella gara in oggetto la qualifica di vicecapitano, e che il capitano fosse il calciatore Dolfi Gabriele, il quale ultimo, al momento dell’espulsione del Puggelli, era regolarmente in campo. Ne consegue che non è possibile applicare l’aggravante della qualifica ditalchè la sanzione va ridotta di una giornata. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Puggelli Matteo a cinque giornate, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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