COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 196 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della “ Casa del Popolo C. Vaiano” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Maurizio Pulidoro con una squalifica fino al 30/11/2011. C.U. n. 42 del 30/03/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
196 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della “ Casa del Popolo C. Vaiano” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Maurizio Pulidoro con una squalifica fino al 30/11/2011. C.U. n. 42 del 30/03/2011.
Alla fine della gara “CDP Vaiano – Pol. Prato Nord”, valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore in questione entrava all’interno del terreno di gioco, pur non essendo iscritto nelle note, e tirava un leggero calcio all’altezza dello stinco del D.G. senza procurargli alcun dolore. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S.T. con una squalifica di otto mesi.
Avverso la decisione sopra richiamata propone reclamo la CDP Vaiano che, in maniera estremamente sintetica, dichiara che il proprio tesserato non ha colpito l’arbitro e che numerosi testimoni, presenti in quel momento sul terreno di gioco, potrebbero confermare la dichiarazione della reclamante.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato nel referto gara, soffermandosi sul fatto che l’identificazione del giocatore in questione avveniva da parte del dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante.
Alla luce degli atti di gara il fatto contestato al tesserato in questione appare assolutamente provato. La tesi difensiva appare priva di pregio in quanto il richiamo alla prova testimoniale risulta in conferente, stante il divieto della medesima previsto dal C.G.S.
Per quanto concerne la sanzione,invece,la stessa è apparsa a questa Commissione Disciplinare piuttosto punitiva rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore in questione. Infatti nel supplemento di rapporto gara l’arbitro afferma che il giocatore Maurizio Pulidoro lo colpiva con un leggero calcetto allo stinco, senza procurargli alcun dolore. Gesto quest’ultimo che è apparso a questa C.D. più di stizza che non violento o comunque lesivo della figura arbitrale. Pertanto per la condotta in questione appare più equo determinare una sanzione pari a quattro mesi.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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