COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 158 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del G.S.D. Oratorio Don Bosco avverso alla squalifica del giocatore Fabbricotti Luca fino al 10/05/2011 (C.U. n. 52 del 10/02/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 158 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del G.S.D. Oratorio Don Bosco avverso alla squalifica del giocatore Fabbricotti Luca fino al 10/05/2011 (C.U. n. 52 del 10/02/2011) Il G.S.T. così motivava - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 6 febbraio 2011, tra la ricorrente e la Società Unione Montalbano - la sanzione irrogata al calciatore Fabbricotti Luca: “Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica afferrava lo stesso per la divisa. Intervenivano i compagni di squadra per allontanarlo definitivamente.”. Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Oratorio Don Bosco proponeva rituale e tempestivo reclamo non contestando i fatti ma sottolineando il difficile momento emotivo del ragazzo. Nel garbato e pacato reclamo si sottolinea che il tempestivo ed immediato intervento dei compagni era motivato anche dalla preoccupazione dei medesimi i quali, ben consapevoli del particolare momento emotivo vissuto dal compagno, cercavano di aiutarlo cercando di prevenirne possibili intemperanze. La società scusandosi e pur consapevole dell'illiceità del comportamento assunto invoca una riduzione della sanzione irrogata che aiuterebbe il calciatore a superare il difficile periodo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Pur comprendendo la particolare fragilità del ragazzo occorre rilevare che è compito di questa Commissione applicare le norme federali tutelando adeguatamente, nel caso concreto la figura dell'arbitro ed in generale l'incolumità di tutti, tesserati o meno. In effetti pur considerando la pregevole difesa della società, verosimilmente ispirata da uno spirito solidaristico che permea l'attività calcistica e che dovrebbe da solo lanciare un messaggio di speranza al giocatore, una diversa valutazione dei fatti, quale quella invocata nel caso di specie, esporrebbe la giustizia sportiva a dover valutare in futuro i singoli stati psicologici dei tesserati per adeguare correttamente le sanzioni. Anche il D.G. nel supplemento precisa: “ Avendo letto quanto scritto nel ricorso, non posso far altro che confermare, nonostante la difficile situazione psicologica del ragazzo, quanto scritto nel referto, essendo stato il suo un gesto scorretto che ha messo a rischio la mia incolumità. Infatti non spetta certo al sottoscritto valutare le condizioni psico-fisiche con il quale i giocatori entrano in campo, limitandomi solo al compito di valutare cosa accade sul terreno di gioco.” Una diversa valutazione esporrebbe chiunque alle intemperanze dei giocatori che possono vivere, al momento della gara, situazioni psicologiche difficilissime ma che hanno sempre il dovere di mantenere una condotta improntata alla massima lealtà sportiva ed al rispetto dell'incolumità fisica e del rispetto morale sia dell'avversario che del D.G.. Pur nella condotta, che denota una limitatissima potenzialità lesiva, deve emergere che il calciatore ha comunque avuto un contatto fisico con il D.G. ed in tale comportamento è oggettivamente ravvisabile una potenziale condotta violenta e pericolosa attuata nei confronti dell'ufficiale di gara; tale lesività intrinseca, seppur limitata, comporta comunque l'applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. D). Occorre ancora precisare, con riferimento alle frasi contestate, che l'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S, stabilisce che la sola condotta irriguardosa è meritevole di sanzione determinata nel suo minimo; nel caso concreto poi le parole pronunciate dal calciatore appaiono obiettivamente ingiuriose e pesanti. In punto di sanzione poi, oltre alla finalità rieducativa, esistono altre finalità quale quella retributiva, quella specialpreventiva e, nell'ambito giovanile, deve soddisfarsi una ulteriore importante finalità generalpreventiva che possa fungere da deterrente per chi volesse emulare condotte analoghe. Pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it